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Personale ATA: regole su supplenze per dipendenti privati

lentepubblica.it • 8 Ottobre 2015

dipendenti, personale-statale-300x184In merito ad una proposta di lavoro come ASSISTENTE TECNICO AR02 (6 ore il sabato mattina), un impiegato presso un’azienda privata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (che lavora dal lunedì al venerdì) può accettare la proposta della scuola nonostante il suo attuale impiego?

 

La principale norma di riferimento oggi è l’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996.

 

Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

 

L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

 

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del Ccnl 2003.

 

Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del Ccnl 2003.

 

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

 

A parere dello scrivente, considerata la supplenza di sole 6 ore settimanali (quindi con prestazione lavorativa inferiore al 50%) l’accettazione dell’incarico potrebbe essere fattibile solo se l’impiego attuale è un part-time e non deve interferire in nessun modo con l’attività di personale ATA.

 

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino
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